Nuvolette di pensieri

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Astensioni per maternità. Come vogliono farci credere che sarà meglio per noi.

su 6 dicembre 2018


Ricapitoliamo. Un breve passo indietro, per capire com’era qualche decennio fa e da dove vengono certi diritti.

Ritorniamo a quanto disciplinava la legge 242 del 19 giugno del 1902, Sul lavoro delle donne e dei fanciulli, la cosiddetta legge Carcano: la novità più rilevante riguardava proprio la tutela giuridica della maternità, che prevedeva il congedo di maternità obbligatorio a favore delle madri lavoratrici, che copriva le quattro settimane successive al parto, ovviamente non retribuito. La legge prevedeva un’eccezione a tale diritto, stabilendo che “in via del tutto eccezionale” le puerpere potessero essere impiegate al lavoro anche nel periodo precedente, ma non prima di tre settimane post-partum, da considerarsi come periodo di riposo forzato: perciò il periodo di congedo obbligatorio, effettivamente coperto dalla legge, consisteva in una settimana successiva al parto. Tale disciplina evidenziava la situazione difficile nella quale versavano le madri, tenuto conto che a queste ultime non era assicurata alcuna retribuzione, in quanto la legge taceva su tale punto, né era garantita la conservazione del posto di lavoro ed avevano solo un’alternativa, ossia “affrontare, lavorando, danni certi alla loro salute, oppure col riposo, la fame”, come dichiarò Filippo Turati all’epoca in Parlamento.

Nella legge Carcano del 1902, la salvaguardia delle donne dal lavoro era “essenzialmente diretta a preservare la loro capacità di procreazione. Appare evidente che la donna non era tutelata in quanto soggetto debole durante il periodo di maternità, al fine di preservare le proprie condizioni lavorative, unitamente alla salute, bensì era un individuo da proteggere solo in quanto concepito come uno strumento, un mezzo, per la procreazione. L’accento veniva posto sulla funzione piuttosto che sull’individuo. Veniva tutelata la maternità, non l’essere femminile, ma la donna in quanto madre. Non c’è da stupirsi, in questo periodo la normalità era considerare la donna un essere inferiore, con un unica funzione sociale di madre. Nessuna traccia di un riconoscimento parziale o completo di diritti politici e derivanti dal lavoro produttivo femminile.” (1)

Parziali modifiche arrivarono nel 1907, e con alcune eccezioni, tipo quanto previsto dal R.D. 1 agosto 1907, n. 636, il Testo Unico sulle leggi sanitarie, all’art.82 era prevista: “l’astensione obbligatoria per le mondariso, il quale ricomprendeva il periodo dell’ultimo mese di gravidanza e il primo mese dopo il parto.”

L’istituzione del congedo di maternità rimaneva una forma di tutela puramente formale, soprattutto per l’assenza di retribuzione nel periodo di riposo. Proprio per sostenere economicamente le lavoratrici in congedo, solo nel 1910 vennero istituite le Casse di maternità con la l. 17 luglio 1910, n. 520. Un modo per assicurare una prestazione economica durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità; una elargizione dal carattere assistenziale, costituita da una somma predeterminata, comunque non commisurata al salario.

L’avvento del regime fascista chiaramente segnò uno stop significativo in termini di emancipazione femminile, con una convinta azione volta a limitarne l’occupazione, mentre si incentivava le donne a dedicarsi ai compiti di cura familiari, con una funzione femminile in chiave principalmente riproduttiva per assicurare la conservazione della stirpe italica.

Nonostante questo clima, venne varata la legge n. 1347, del 5 luglio del 1934, contenente Disposizioni sulle lavoratrici madri. Tale disciplina prevedeva l’istituto dell’astensione obbligatoria che copriva un periodo intercorrente tra un mese prima della data presunta del parto, fino al termine delle sei settimane successive. (2)

Inoltre, venne garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante la gravidanza e il diritto a due periodi di riposo giornalieri per l’allattamento.

“La Costituzione italiana del 1948 segna così una svolta decisiva ed irreversibile, perlomeno in linea di principio, nel processo di liberazione della donna e di parificazione sociale dei due sessi: i costituenti – o per essere più precisi le costituenti 154 – avevano voluto sancire espressamente il diritto delle lavoratrici alla parità di trattamento.” (3)

Con l’articolo 37 la nostra Costituzione promuove il valore sociale della maternità, garantendo una protezione speciale ed adeguata per il bambino e la madre. Ciò comporta che il datore di lavoro non potrebbe esonerarsi dal dovere di collaborare. Oltre a sancire la parità di diritti e di retribuzione, tra la donna lavoratrice e il lavoratore, richiede che siano predisposte quelle condizioni di lavoro che consentano l’adempimento della funzione familiare della madre, la quale viene considerata essenziale.

Si inscrive nel complesso di garanzie riconosciute a beneficio della donna in tema di pari opportunità sul lavoro e di salvaguardia della sua funzione essenziale nella famiglia (artt. 29, 30 Costituzione).

In materia di tutela della maternità, abbiamo assistito a un passaggio da una visione tradizionale di ispirazione protettiva in cui la donna merita tutela per la sua funzione strumentale e l’entità economica è basata sul lavoro maschile, a una impostazione che considera le specifiche esigenze e condizioni delle lavoratrici, come donne e come madri. Le linee guida presenti nella nostra Costituzione conducono ad una legislazione dal carattere protettivo, ma la definizione di specifiche tutele è, o almeno dovrebbe, anche se nella realtà spesso accade il contrario, essere predisposta al fine di rendere compatibili il lavoro e lo stato di gravidanza e puerperio, così da rendere possibile la coesistenza della funzione familiare e della condizione lavorativa.

“Il soggetto femminile viene configurato come “soggetto debole” (del rapporto di lavoro) ed, in quanto tale, da tutelare mediante la previsione di apposite misure. La tutela dei “soggetti deboli” rappresenta un’esplicazione dell’istanza solidaristica che connota il cosiddetto Stato sociale. In tale contesto, il concetto di solidarietà deve intendersi “come «partecipazione» ed «impegno» nei confronti di un «soggetto debole», e quindi come esplicazione del principio personalista, nella misura in cui la «partecipazione» e l’«impegno» si traducono nella rimozione degli ostacoli che impediscono (o, quanto meno, mettono a repentaglio) il pieno sviluppo della persona umana.” (4)

Tale concezione trova sostegno nella stessa denominazione utilizzata nella legge del 26 agosto 1950, n. 860 la quale dettava norme proprio in materia di tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

I principi di carattere solidaristico del welfare hanno portato a tutelare la donna, dapprima in quanto soggetto debole, per il valore sociale della maternità, e in una seconda fase, anche per il suo contributo professionale (per cui viene previsto anche il divieto di licenziamento ai fini del mantenimento del posto di lavoro).

Con la legge n. 7 del 1963 venne previsto che il licenziamento a causa di matrimonio fosse nullo. Inoltre, viene stabilita la mutualizzazione degli oneri sociali previsti per la gravidanza ed il puerperio. Il tema della tutela della maternità vive un’accelerazione negli anni ’70, con il movimento delle donne. Viene adottata la legge 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri (abrogata dal successivo DL 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). La legge del 1971 stabilisce il divieto di licenziamento della lavoratrice madre (articolo 2); il divieto di adibire le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (articolo 3); il periodo di astensione obbligatoria comprendente i due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai tre mesi dopo il parto (articolo 4). All’art 15 si disciplinava la retribuzione nei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa.

Con la Legge 903, del 9 dicembre 1977 è stata sancita la parità uomo-donna nel rapporto di lavoro, tenendo in considerazione le peculiari difficoltà relative all’occupazione femminile e al suo inserimento nel mercato del lavoro. Estese con l’art. 6 l’astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, lett. c), della L. n. 1204/1971 (e il trattamento economico relativo), anche alle lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo. La norma è stata successivamente modificata alla legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha introdotto per la prima volta la fruizione del congedo parentale maschile. La materia è stata infine raccolta nel d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”). Con il d.lgs. n.80/2015, in attuazione del Jobs Act, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dei congedi parentali, con novità anche per i lavoratori e le lavoratrici autonomi/e.

Un lungo cammino non c’è che dire, prima di vedere sanciti tutti questi diritti.

Ed oggi? Una donna in gravidanza potrà scegliere se lavorare fino al giorno del parto, con il benestare del medico, e stare con il bambino o la bambina per cinque mesi dopo la nascita: una delle novità presenti della manovra per il 2019, che riguardano la famiglia, approvate in commissione Bilancio della Camera.

Ho pensato a lungo su questa forma di ulteriore flessibilità. Sulla carta potrebbe avere un senso, potrebbe dare alle lavoratrici un margine di scelta, lavorando sino all’ultimo se possibile, ammesso poi che le cose siano così predeterminabili. Da capire altresì come gestire eventuali imprevisti, anticipi, cambiamenti dell’ultimo momento, perché sappiamo che le date valgono fino a un certo punto. Anche in termini di organizzazione aziendale. Ma questo è solo uno degli aspetti. Penso invece che sarà forte la pressione sulle donne in gravidanza da parte dei datori di lavoro. Sì certo ci deve essere un certificato medico che attesti le condizioni compatibili con il lavoro. Sì è vero che dipende da lavoro e lavoro. Ma il congedo obbligatorio prima del parto era una tutela, qualcosa che garantiva la possibilità di prepararsi e di organizzarsi, tutelando soprattutto la donna (e il nascituro, non dimentichiamocene), da stress, carichi da lavoro che spesso non si avvertono ma ci sono. Un diritto che garantiva le donne da eventuali abusi e sollecitazioni a “rinunciare” a una protezione, che spettava di diritto e poteva semplicemente subire piccole variazioni (2 mesi prima della data presunta del parto, ovvero 1 mese prima della data presunta del parto, se l’interessata si avvale della facoltà di fruire della flessibilità del congedo di maternità, alcuni cambiamenti qui). Come ben vediamo si sta man mano assottigliando il diritto a beneficio di una flessibilità che non si sa quanto sia un reale beneficio.

Certo è un’opzione che viene ora permessa alle donne, ma quanto resterà tale, una scelta libera da vincoli e da ricatti? Quanto subordinerà futuri rinnovi contrattuali o condizioni in azienda dopo la nascita del figlio? Quanto sarà l’ennesimo grimaldello nelle mani dei datori di lavoro? Quanto verranno assicurate davvero la salute e il benessere delle donne e dei nascituri? Si tratta del solito mito che anche noi donne spesso ci infliggiamo, l’idea di poter, dover far tutto, come se certe differenze non sussistessero nella realtà. Come se il nostro corpo fosse separato dal resto, atto a produrre e riprodurre. Che poi tutto questo a fronte della previsione di soli 5 giorni di congedo obbligatorio di paternità. I figli sono ancora quasi totalmente un affare da donne, con buona pace di una condivisione della genitorialità, che però, guarda caso, per questo governo diventa una priorità con il ddl Pillon.

Altro che parità di opportunità, in fondo in fondo ci stanno solo convincendo che i due mesi di astensione obbligatoria prima del parto non erano poi tanto una cosa buona per noi, ma qualcosa di superfluo, un privilegio che magari in futuro potrà essere del tutto rimosso. Ci convinceranno che è giusto così, magari arriveremo anche a ringraziare. Il datore di lavoro probabilmente solleciterà il nostro ‘buon senso’ e di ponderare bene una scelta che ci potrebbe causare ripercussioni sul dopo… d’altronde penso che in piccole realtà già accada qualcosa di simile, formalmente si è in congedo obbligatorio ma poi si continua a lavorare perché altrimenti si rischia il posto. Siccome le donne con lavoro dipendente non hanno spesso margini di scelta autonomi, protezioni, potrebbero fioccare “certificazioni” ad hoc, con al macero tutte le opportunità reali e i diritti tanto faticosamente conquistati. Spero di sbagliarmi e di essere smentita dai fatti, ho solo il timore che dovremo combattere contro l’ennesima discriminazione e pressione lavorativa.

Tanto che ce ne facciamo dei diritti? Una sorta di deresponsabilizzazione dello Stato e a sua volta del datore di lavoro che scarica sulle spalle della donna la decisione, più o meno libera, perché si sa che non c’è garanzia, né si può vigilare efficacemente e capillarmente su cosa accade nella realtà di ciascuna azienda. Una sorta di passaggio di rimessa del welfare state, come se tutto si riducesse all’individuo, al singolo, che si assume tutti i rischi, gli oneri di ciò che decide. Tanto se le cose non vanno bene, ciascuno potrà solo dare la colpa a se stesso, che non ce la fa, che non è in grado di adattarsi e di avere successo. Trasposto nell’ambito femminile, il meccanismo non cambia, ciascuna guarda il “suo”, l’orticello, la sua esperienza e pretende di darle valenza generale. Chi non ce la fa è una sfigata ed è colpa sua se non regge l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Ci troviamo di fronte a una legge, l’ennesima, per far contenti i datori di lavoro e fingere di andare incontro alle esigenze delle donne. Le leggi devono tutelare tutte le donne da eventuali abusi o evidenti differenziali di potere, che tuttora sussistono e che spesso non siamo nemmeno in grado di riconoscere. Ce ne accorgiamo spesso quando ormai tutto è compiuto e ci hanno fregato sotto tutti i punti di vista, magari anche con il nostro benestare, inficiato da un mantra che ci fa credere che sia un miglioramento quando non lo è.. Nell’ordine dello stato neoliberista, tra poco torneremo alla normativa del 1902. Perché la vera domanda da porsi è in quale quadro e prospettiva economica si muove questo tipo di riforme. Si tratta di affievolire lentamente i diritti e le garanzie, fino a farle percepire come inutili orpelli di un tempo passato, anacronistici rimasugli di un mondo che non c’è più, pertanto rimovibili facilmente, consapevoli della debolezza di una ipotetica resistenza in tal guisa. È già successo ad altre conquiste, si pensi allo svuotamento dello Statuto dei Lavoratori. Una lenta e costante preparazione di un contesto giuslavoristico flessibile, fluido e appetibile per eventuali investimenti stranieri, un lento e quasi impercettibile appropinquarsi di un diverso stato di diritto, dove siamo sempre un po’ più soli, monadi senza più consapevolezza e coscienza, ottimi oggetti subordinati di una economia neo-neo-liberista che tutto può e tutto avvolge. Tanto da non farci percepire più alcun dolore o nostalgia di alcuni diritti, anzi facendoci abbracciare soluzioni che speravamo largamente superate. Non siamo più abituati a mettere insieme tutti i tasselli del puzzle, su questo contano.

Vi invito a leggere le riflessioni di Donatella Caione qui. Un estratto particolarmente efficace e preciso del problema che ci attanaglia.

“Ma desidero ritornare al concetto che i diritti da difendere non si misurano sulla propria pelle. Le battaglie si fanno per i diritti di tutte. Ottenere l’astensione obbligatoria prima del parto è stato un diritto conquistato anche grazie al fatto che c’erano donne che partorivano nei campi o nelle fabbriche. Il principio dell’astensione obbligatoria prima del parto è un principio fondamentale che sancisce una tutela della madre e del nascituro. Dire che si può rinunciarvi se si è in una condizione privilegiata di lavoro non molto usurante è pericoloso perché apre la strada a mettere in discussione il diritto. Perché se oggi va bene a te poi domani può dover andar bene a tizia o a caia. I diritti si difendono, in modo solidale. Non saremmo andate avanti se ognuna avesse pensato solo a quello che fa comodo a se stessa o alla piccola categoria di cui fa parte. E il fatto che non sia usurante per tizia non vuol dire che non lo sia per caia. Io non voglio che si metta in discussione un diritto. La storia degli ultimi decenni ci insegna come soprattutto per le donne sia facile tornare indietro e perderli i diritti. L’astensione obbligatoria prima del parto è un diritto e rinunciarvi perché si è in una situazione facilitata che lo consente è una di quelle classiche modalità del tipo “penso ai cavoli miei”. Lottiamo invece insieme perché si aumenti l’astensione post parto, lottiamo perché le autonome abbiano pari diritti delle dipendenti. Ma insieme, non ognuna per i cavoli suoi e per i suoi interessi. Lottiamo contro le dimissioni in bianco, lottiamo per una vera tutela della maternità e cerchiamo di non compiacerci di questi giochetti del tipo “io posso lavorare e lo faccio perché preferisco godermi mio figlio dopo e magari risparmiare la baby sitter per un mese”. Si chiama solidarietà femminile, si chiama sorellanza , è quella che ha spinto le donne che negli anni Settanta ci hanno fatto conquistare i diritti di cui godiamo… o meglio godevamo, perché ormai li stiamo perdendo tutti uno dopo l’altro.”

 

(1) PUCCINI SANDRA, Condizione della donna e questione femminile (1892-1922), in Problemi del socialismo, n. 4, 1976, p. 17.

Si veda anche BEBEL AUGUST, La donna e il socialismo, traduzione di FEDERICI F., Milano-Palermo-Napoli, 1905, p. 397.

(2) VITALI FRANCESCA, I luoghi della partecipazione. Una ricerca su donne, lavoro e politica, Milano, 2009, p. 103.

(3) MORELLO MARIA, La maternità al centro delle prime forme di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici.

(4) BELLOCCI MARIO, PASSAGLIA PAOLO, La tutela dei «soggetti deboli» come esplicazione dell’istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale, in http://www.cortecostituzionale.it/, 2006.

 


4 responses to “Astensioni per maternità. Come vogliono farci credere che sarà meglio per noi.

  1. simonasforza ha detto:

    Riccarda Zezza lo dice forte e chiaro:
    “Secondo l’autore dell’articolo dell’Atlantic c’è una precisa volontà di “restaurazione” in questi cinque Paesi, i cui leader raccolgono consenso e traggono forza dalla promessa di “abbassare il livello di minaccia rappresentato dalle donne”. Perché siamo tante, quindi se alzassimo la voce si sentirebbe. Perché votiamo, anche se non sappiamo bene per chi.
    Non so dire se il giornalista abbia ragione: in quel che succede in Italia sul tema delle donne vedo noncuranza, disinteresse, approssimazione e ignoranza – con qualche estremismo restauratore di stampo religioso, ma che la società sembra ancora riuscire a contrastare. Siamo (ancora) senza bavaglio. Ma allora dov’è la nostra voce?”

    Sta’ zitta e vota: perchè le donne italiane continuano a perdere terreno (in silenzio)

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  2. […] di battaglie per affermare i nostri diritti nel mondo del lavoro, vengono di fatto dimenticati, non ci siamo, […]

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