Riprendo dall’ultima frase adoperata in questo mio recente articolo, per aprire un approfondimento, che vuole anche essere una proposta di lavoro congiunta, che abbisogna di più forze, di più competenze e di più canali perché emerga e si faccia largo in questa ripresa settembrina, prima che sia troppo tardi. E valgono pure tutte le considerazioni precedentemente fatte, sulla necessità di trovare un modo per sospendere quell’atmosfera da fazioni permanentemente in disaccordo e avviare una fase di concentrazione produttiva degli sforzi e di condivisione delle questioni più urgenti. Usciamo dal pensiero utilitaristico, le cose migliori sono arrivate da modalità diverse, da un mettersi a disposizione senza se e senza ma.
In pratica si tratta del DDL ad iniziativa del senatore Simone Pillon (conosciuto come organizzatore del Family day, per il suo “allarme strega” e per la sua recente affermazione “Via l’aborto, prima o poi in Italia faremo come in Argentina“). Il testo dal titolo “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, è stato assegnato in pieno agosto alla II Commissione permanente Giustizia del Senato in sede redigente (tradotto, la commissione redigerà un testo che dovrà passare in aula per il voto senza alcuna possibilità di discuterlo ed emendarlo).
A brevissimo sarà in discussione in Commissione e l’iter scelto è già un segnale di una volontà di accelerazione e di incassare al più presto l’approvazione del pacchetto completo. Testo che innocuo non è ed appare come uno stravolgimento non solo di capisaldi del diritto di famiglia, ma di principi che ledono anche i diritti delle donne e soprattutto di pilastri che dovrebbero tutelare i figli, che non sono pacchi, ma esseri umani che devono crescere in un clima, contesto, ritmi e abitudini idonee.
C’è di tutto:
– obbligo di mediazione familiare (ex art.7 e art. 22, e chissene dell’art. 48 della Convenzione di Istanbul), con la creazione di un albo ad hoc per queste figure professionaliche (art. 1). La mediazione familiare (art. 24, “Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”), è a carico di chi si separa.
– l’eliminazione, tranne poche eccezioni (ove strettamente necessario e solo in via residuale, art.11), dell’assegno di mantenimento a favore del genitore meno capace economicamente. Non importa se per svolgere i compiti di cura al lavoro si è dovuto rinunciare, non importa se il tasso occupazionale femminile è ancora troppo basso per una serie di motivi che conosciamo fin troppo bene. Non importa se spesso le donne hanno una retribuzione più bassa, una situazione lavorativa più precaria, con evidenti ricadute pratiche, per buona pace del principio di proporzionalità sulla base del reddito.
– chi non ha la possibilità di ospitare il figlio in spazi adeguati non ha il diritto di tenerlo con sé secondo tempi “paritetici”. Nell’art. 11 possiamo leggere nel dettaglio al punto 5:
Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di:
1) violenza;
2) abuso sessuale;
3) trascuratezza;
4) indisponibilità di un genitore;
5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.
– sulla casa coniugale: se essa viene, in via del tutto eccezionale, assegnata a uno dei due genitori, costui deve versare all’altro un’indennità di occupazione, quota soggetta a tassazione.
– all’art. 18 troviamo la volontà di introdurre un nuovo articolo nel codice civile, il 342-quater:
“di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile. Il giudice, nei casi di cui all’articolo 342-bis, può in ogni caso disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma.”
In pratica entrano in gioco soggetti terzi, case famiglia, il sempre più consueto girone che conosciamo.
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pillon è pericoloso
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Grazie Dale Zaccaria per avermi intervistata: https://comune-info.net/2018/09/la-controriforma-del-senatore-pillon/
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