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Stalking: manteniamo alta l’attenzione

su 2 luglio 2017

Grazie a Non una di meno per questa immagine

 

In questi giorni, nonostante il silenzio dei media mainstream, si è svolta una piccola ma importante battaglia. Sinora su questo blog non ne ho scritto, ma sul mio profilo Facebook ne ho parlato lungamente, cercando di capire cosa stesse accadendo e ho approfondito adoperando la mia testa. Un breve riepilogo serve perché la questione non è ancora chiusa, anzi, occorre che tutte noi vigiliamo. Vediamo perché.

In seguito alla legge di riforma del codice penale, approvata il 14 giugno scorso, si prevede l’introduzione dell’articolo 162 ter, che prevede l’estinzione dei reati con querela di parte remissibile a seguito di condotte riparatorie.

Qui di seguito uno stralcio:

«Art. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie».
2. Le disposizioni dell’articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
3. L’imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell’articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l’imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma, del codice penale.

Tra i reati interessati dal 162-ter rientra lo stalking, un reato faticosamente inserito nel nostro ordinamento attraverso l’articolo 612 bis, introdotto dal D.L. 23.2.2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».

L’allarme è stato lanciato lo scorso 27 giugno da Loredana Taddei, Responsabile nazionale delle Politiche di Genere di Cgil, Liliana Ocmin, Responsabile del coordinamento nazionale donne Cisl e da Alessandra Menelao, Responsabile nazionale dei centri di ascolto della Uil.

Sulla necessità di un intervento correttivo interviene anche Eugenio Albamonte, segretario dell’Associazione nazionale magistrati: «Al di là della gravità della possibile estinzione del reato introdotta dall’articolo 162 ter per lo stalking, c’è una forte sperequazione tra i termini di custodia cautelare e quelli della pena. Perché con la nuova norma lo stalker può essere arrestato, ma poi attraverso una sanzione pecuniaria può ottenere l’estinzione del reato».

Hanno preso posizione anche Maria Cecilia Guerra e Roberta Agostini, chiedendo sin da subito di riparare l’errore.

Subito si sono innalzate le barricate, da tante donne del PD e da Gennaro Migliore che ha dettato la linea da seguire: è una fake news, affermazioni totalmente infondate. Una valanga di commenti per silenziare e dileggiare chi cercava di informare su quanto stava accadendo. Io come al solito mi sono beccata un “ma hai letto la LEGGE?” per la serie non capisci niente e parli per sentito dire. Questo dopo aver postato vari materiali a riguardo.

Qui il cartello diffuso e rilanciato da un brillante Migliore, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia:

In tante non ci siamo fermate, non si poteva. Sentire negare l’evidenza è stato un ennesimo schiaffo. Si sono susseguite le dichiarazioni, le informazioni precise e dettagliate che hanno rivelato che tutto quanto denunciato era fondato. Altro che procurato allarme come qualcuno aveva intrepidamente affermato.

Alida post

Il problema e le relative preoccupazioni sussistono e non si può liquidare tutto come ha fatto il ministro Orlando: “Le preoccupazioni espresse sull’applicazione dell’estinzione del reato per condotta riparatoria, sia pure soltanto alle ipotesi meno gravi di stalking, secondo le interpretazioni degli uffici risultano non fondate.”

Esistono due procedibilità per querela di parte e d’ufficio per lo stalking. Esistono querele remissibili e altre no. La querela è irrevocabile nei casi di stalking che si realizzano attraverso minacce gravi e reiterate (nelle modalità di cui all’articolo 612, comma 2 c.p.) o nei casi in cui si procede d’ufficio (nei casi in cui il fatto sia connesso con altro delitto procedibile d’ufficio oppure è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 104/92).

Per i casi in cui non si ravvisino queste caratteristiche di minaccia grave e ripetuta nel tempo è consentita la remissione della querela di parte e secondo l’art. 162 ter si può riparare con risarcimento pecuniario congruo e ottenere l’estinzione del reato. “Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.”

La remissione processuale della querela dunque è possibile per alcune tipologie di stalking. Lo si evince anche da questa sentenza della Cassazione del 2015.

Pertanto l’art. 162 ter si applica anche allo stalking, nelle forme classificate più “lievi” ma che non sono assolutamente da sottovalutare, soprattutto perché non sono così rare, anzi sono le più numerose. Tante donne hanno perso la vita proprio per una archiviazione o altri tipi di sottovalutazioni e errori procedurali (come è stato per Ester Pasqualoni).

Come dicevamo, il tipo di stalking più frequente è rappresentato dalle molestie, tra il 60-70%, mentre le minacce rappresentano il “30% delle denunce e di queste il 15% sono di tipo “grave”.

I numeri sono importanti per avere un quadro chiaro. Comunque la questione centrale è che se anche fosse solo una donna a essere interessata dal 162 ter sarebbe comunque un problema, una discriminazione in termini di tutela e di libertà di scegliere come procedere. Non si può accettare che vi siano trattamenti diversificati e che permettano una risoluzione pecuniaria. Le persone che subiscono atti persecutori devono essere tutelate e supportate adeguatamente, molto più di come fatto sinora. Per questo dobbiamo tenere alta l’attenzione. Soprattutto perché già è complicato denunciare, lo sarà ancora meno se non ci sarà certezza che ci sia un processo e una condanna dello stalker.

Un altro problema è che il nuovo art. 162 ter ha effetti retroattivi: le esperte rilevano che è applicabile anche ai processi in corso, anche dopo l’apertura del dibattimento e addirittura in appello (“tranne il giudizio di legittimità”). Inoltre alcuni processi per atti persecutori avviati d’ufficio o con aggravanti, spesso con il dibattimento vedono cadere per difetto di prova l’aggravante o il reato in concorso perdendo così la procedibilità d’ufficio, con la conseguenza che possono diventare estinguibili con la nuova norma.

Per non parlare del fatto che il risarcimento (pagabile anche in “comode rate”!) se ritenuto congruo può essere riconosciuto anche se non accettato dalla persona offesa e può portare all’estinzione del reato. La donna in tutto questo che margine di scelta ha?

Se Orlando alla fine afferma che: “Per evitare comunque qualunque possibilità di equivoco interpretativo si deve agire riconsiderando la punibilità a querela prevista nella legge del 2009” ha di fatto ammesso che il problema precedentemente definito infondato di fatto sussiste.

Il reato di stalking non può essere depenalizzato ed estinto con risarcimenti pecuniari perché sappiamo quanto questo può costare alle donne, in un Paese in cui da un lato si chiede alle donne di denunciare e dall’altro si affievoliscono tutele, si rende tortuosa l’applicazione delle norme e dei meccanismi di protezione. Intanto, le donne restano inascoltate e continuano a perdere la vita.

Ci sembra arduo andare a definire quando e se realmente siano state eliminate “le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

Monetizzare un reato così diffuso e pericoloso è inaccettabile e ci porta indietro, allontanandoci ancora una volta dalla piena applicazione della Convenzione di Istanbul.

Non solo: come rileva Differenza Donna: “Gli strumenti di giustizia riparativa, come chiarisce la direttiva 2012/29/UE, richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l’intimidazione e le ritorsioni. (…)

Secondo la direttiva sui diritti delle vittime del reato 2012/29/UE, ogni forma di riparazione del danno deve essere definita a partire dagli interessi e dalle esigenze della vittima e deve tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell’integrità fisica, sessuale o psicologica, gli squilibri di potere.
Sin dalla sentenza Opuz c. Turchia del 2009 la Corte europea dei diritti umani ha chiarito che l’estinzione di reati che integrano violenza di genere attraverso pagamento di somme di denaro alimenta la percezione di impunità ed espone le donne ad ulteriori e più gravi violenze.”

Le vite delle donne non sono monetizzabili, pretendiamo la loro tutela piena e certa. Non accettiamo colpi di spugna a suon di denaro. Non può accadere in un Paese che ha a cuore il destino delle donne e che ha ratificato la Convenzione di Istanbul ma fa fatica ad attuarla pienamente. Non si può continuare a depenalizzare senza valutare le conseguenze su determinati reati e le implicazioni sulle ricadute sulle vite delle donne, già fortemente penalizzate da un sistema che non riesce a proteggerle adeguatamente e in tempi congrui. Dobbiamo fermare chi compie atti persecutori, che spesso sfociano in femminicidi, senza fornire facili scappatoie che mettono a rischio la sopravvivenza delle donne. Le donne devono poter contare sulla certezza del diritto e delle pene, sulla celerità dei procedimenti per poter trovare la forza di denunciare.

Abbiamo bisogno di chiarezza delle norme, troppi segnali che ravvisano stalking vengono sottovalutati, derubricati, minimizzati e sappiamo quanto può costare alle donne. Concentriamoci su ciò che non va e non creiamo ulteriori elementi di debolezza che intaccano i diritti delle donne. Monetizzare il reato di stalking comunque non eliminerà i rischi di recidiva e inoltre non manda segnali culturali positivi.

Il Senato approverà martedì un provvedimento (antimafia) che prevede l’applicabilità delle misure di prevenzione personale agli indiziati di stalking.

Per quanto riguarda invece le conseguenze del 162 ter per lo stalking, si parla di intervenire sulla legge sullo stalking del 2009 per rivedere e riformulare la punibilità a querela, come ha promesso il ministro Orlando. In pratica si sta pensando di rendere irremissibili tutte le querele per stalking, sottraendole quindi all’ambito di applicazione del 162 ter. Siamo sicure che questa sia la strada giusta? Interroghiamoci, perché anche questo potrebbe essere un modo per restringere l’autodeterminazione delle donne. Dobbiamo evitare che ci sia un aggravamento della situazione per le donne.

Dal Ministero fanno sapere che si potrebbe intervenire con un emendamento inserito in un altro testo legislativo (per esempio nel ddl sugli orfani di femminicidio oppure in quello sulla prostituzione minorile, ma al momento non ci sono date certe).

“L’esecutivo – suggerivano ieri Cgil, Cisl e Uil – deve subito specificare con una norma che nessuna denuncia per questo reato rientri nella sanzione riparatoria”.

Nel frattempo, siccome il 162 ter entrerà in vigore il prossimo 3 agosto, come suggerito dall’avvocata Roberta Schiralli sarebbe utile raccogliere e rendere pubblici tutti i casi di applicazione del 162 ter allo stalking, di risarcimento pecuniario e estinzione del reato che si verificano. Chi segue le donne, nei Cav o come legali, potrebbe compiere questo lavoro per far arrivare sistematicamente i casi all’opinione pubblica, raccontando le conseguenze e le implicazioni. Per non lasciar cadere il silenzio e evidenziare pubblicamente le ricadute di questa nuova previsione normativa sulle donne.

Arrivano, seppur con un certo ritardo le prime dichiarazioni di impegno:

“Con le colleghe del Senato studieremo l’emendamento più efficace che tuteli le donne vittime di violenza” ha detto la senatrice del Pd Francesca Puglisi. “Mi associo all’invito affinché la disponibilità del Ministro a modificare la norma si traduca al più presto in fatti”, ha detto la deputata Elena Centemero, forzista come Mara Carfagna che ha invitato le ministre del governo a “vigilare” sulle modifiche che saranno apportate.

“È assurdo – ha detto invece la senatrice Paola Taverna del M5s –, molesti, paghi ed è cancellato il reato. Facciamogli anche lo scontrino cortesia, così poi ritornano”.

Arriva, dopo giorni di pesante silenzio sulla vicenda, anche la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio nonché colei che detiene la delega alle Pari Opportunità, Maria Elena Boschi, “che durante un convegno della Cisl ha dichiarato “apprezzamento” per la volontà di Orlando di modificare la legge.”

Incredibile quanto possano dilatarsi i tempi di reazione e di responsabilizzazione di alcune donne nelle istituzioni.

Abbiamo bisogno del femminismo. Quello autentico. Quello che parte da sé, non quello che obbedisce al capo di turno.

 

Rassegna stampa parziale

https://www.facebook.com/antonella.anselmo.77/posts/10211842457689566

http://www.noidonne.org/blog.php?ID=08163

http://www.agenpress.it/notizie/2017/06/29/stalking-orlando-governo-interviene-punibilita-querela/

https://articolo1mdp.it/comunicati-stampa/stalking-guerra-commesso-un-errore-ammettere-correggere/

http://www.rassegna.it/articoli/stalking-inaccettabile-solo-il-risarcimento

http://www.cgil.it/stalking-reato-cancellato-vergogna-nel-paese-donna-viene-uccisa-due-giorni/#.WVKSsWH0_Xc.facebook

https://www.facebook.com/telefonorosa/photos/a.454859931269798.1073741825.194794413943019/1462459510509830/?type=3&theater

https://www.diritto.it/stalking-la-querela-e-irrevocabile-se-la-condotta-e-posta-in-essere-con-minacce-gravi/

https://www.facebook.com/roberta.agostini.961/posts/10213257927673348

http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2017/06/28/ASPWkQ7H-stalking_polemica_depenalizzazione.shtml

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/06/14/progetto-legge.pdf

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/329045.pdf

http://www.senonoraquando-torino.it/2017/06/29/comunicato-stampa-di-telefono-rosa-piemonte-di-torino/


2 responses to “Stalking: manteniamo alta l’attenzione

  1. simonasforza ha detto:

    AGGIORNAMENTO 5 OTTOBRE 2017:
    si è registrato uno primi casi dell’applicazione dell’istituto sulla giustizia riparativa.
    http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/05/news/stalking_tribunale_torino_risarcimento_estingue_reato_contro_parere_vittima_ferranti_togliere_stalking_da_giustizia_riparati-177418951/
    http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2017/10/05/euro-risarcimento-lei-rifiuta-stalker-assolto_l2gO3IWbMBMBPe9b71idxK.html

    Questo il comunicato di CGIL: http://www.rassegna.it/articoli/stalking-cgil-non-si-possono-fare-cattive-norme-e-confidare-nel-buon-senso-dei-giudici

    Francesca Puglisi ha presentato, in accordo con il capogruppo Zanda e il Governo, sottoscritto da tutti i componenti PD della commissione di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere e della commissione giustizia, una proposta di legge che cancella il reato di stalking tra quelli che possono accedere alle misure di giustizia riparativa. Conclude: “Speriamo che gli altri gruppi concedano la deliberante, per approvarla velocemente direttamente in commissione. La sentenza di Torino dimostra l’urgenza dell’intervento.”

    Dobbiamo accelerare, non possiamo affidarci alla collaborazione dei gruppi di altri partiti o confidare nel buon senso dei giudici per trovare il risarcimento equo. La sentenza di Torino dimostra che non possiamo più attendere perché più tempo passa e più fioccheranno altre sentenze che mortificheranno il diritto delle donne ad avere piena giustizia e tutela in presenza di condotta vessatoria. La monetizzazione di un reato come lo stalking non deve essere ammissibile, altrimenti il segnale sarà pessimo.
    Dobbiamo sanare al più presto questa ferita.

    Vi consiglio questo studio curato da L’Espresso sullo stalking:
    http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/09/28/news/stalking-tutti-i-dati-1.311036?ref=twhe&twitter_card=20171005094618

    E’ triste ora assistere a tutto questo. E’ triste che non si sia riusciti a intervenire prima che gli effetti perniciosi si realizzassero. E’ triste che questa ed altre donne non potranno aver voce in capitolo e vedranno il reato del loro persecutore estinguersi con una manciata di euro.

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  2. simonasforza ha detto:

    Manteniamo alta l’allerta e verifichiamo che quanto promesso vada in porto:
    https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.page;jsessionid=ZRxfqIrdnQ5xZWSeGE9Ep8Y+?contentId=COM49487&previsiousPage=homepage

    “Ministero della Giustizia: parere favorevole a correzione stalking
    6 ottobre 2017
    L’ufficio legislativo, su precisa direttiva del Ministro Orlando, ha depositato nei giorni scorsi parere favorevole all’emendamento presentato dalla senatrice Puglisi (Pd) nell’ambito dei lavori parlamentari sulla proposta di legge a tutela degli orfani dei crimini domestici, calendarizzata dalla Commissione giustizia del Senato la prossima settimana.
    Tale emendamento sottrae il reato di stalking dal novero dei reati per i quali è possibile dichiarare l’estinzione in forza delle condotte riparatorie dell’imputato.”

    Il problema è capire se può passare vista l’ostilità alla norma a tutela degli orfani di femminicidio da alcune parti politiche…

    "Mi piace"

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