Fatta la legge, trovato l’intoppo. Quando ci si lamenta del fatto che non si approntino leggi per agevolare i neo genitori, si dovrebbero anche considerare tutte le tappe successive che rendono o meno attuabili determinati provvedimenti. L’ultimo caso, riguarda il congedo parentale: la Legge di stabilità del 2013 (228/2012) ha previsto di poterne usufruire anche su base oraria e non più solo giornaliera. A ormai 12 mesi di distanza questa nuova modalità non è mai stata applicata per mancanza di recepimento sui CCNL, nonostante il Ministero del Lavoro abbia fornito un’interpretazione molto ampia, che non richiederebbe l’esclusiva gestione a livello nazionale, ma che permetterebbe di regolare la questione anche a una contrattazione di secondo livello. A questo punto, si apre un altro capitolo: quanta forza contrattuale possono avere i lavoratori in sede aziendale, soprattutto se il sindacato latita o è assente. E poi non mi venite a parlare di rappresentanze sindacali a livello di Consigli di amministrazione. Sono tutte chimere, che resterebbero solo sulla carta. Mi permetto di aggiungere che lo scoglio da superare non è la legislazione, ma il contratto e quel che resta dello Statuto dei lavoratori. Perché non tutti hanno la fortuna di essere sotto il tetto di un CCNL o di avere le tutele dei contratti a tempo indeterminato.
Fonte: Sole24ore del 20/01/14 di Alessandro Rota Porta a pag. 19
Aggiornamento: crescono i congedi parentali dei papà (qui), ma guardate bene le fasce d’età e soprattutto la spesa italiana rispetto agli altri Paesi.